Normativa sulle vaccinazioni

Il decreto in sintesi:

Vaccinazioni obbligatorie

Il decreto-legge, estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni:

  • Anti-poliomielitica;• Anti-difterica• Anti-tetanica• Anti-epatite B• Anti-pertosse• Anti-Haemophilus injluenzae tipo B• Anti-morbillo• Anti-rosolia• Anti-parotite • Anti-varicella

Le Regioni devono anche  assicurare l’offerta attiva e gratuita, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie: Anti-meningococcica B, anti-meningococcica C,anti-pneumococcica, anti-rotavirus.

Documentazione da presentare alla scuola

I dirigenti scolastici, all’atto dell’ iscrizione, richiedono ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori stranieri non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali.

Al fine di attestare l’effettuazione delle vaccinazioni, potrà essere presentata idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie o una dichiarazione sostituiva.

Termini per la presentazione della documentazione

Per l’anno scolastico 2017-2018, la suddetta documentazione deve essere presentata alle Istituzioni scolastiche,:

– entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’ infanzia e delle sezioni primavera;

– entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione e per tutti gli studenti.

La mancata presentazione della documentazione dovrà essere segnalata dai dirigenti scolastici alla ASL territorialmente competente entro 10 giorni dai termini prima indicati.

Per l’anno scolastico 2017-2018, in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva la documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all’Istituzione scolastica, entro il 10 marzo 2018.

Dall’anno scolastico 2017-18 la presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 costituisce requisito di accesso alle scuole dell’infanzia e alle sezioni primavera.

Esonero dalle vaccinazioni

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti:

a) attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale

b) attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente ovvero verificata con analisi sierologica;

Operatori scolastici

L’art. 3, co. 3-bis, del decreto-legge dispone che, entro il 16 novembre 2017, gli operatori scolastici presentino alle Istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale, utilizzando il modello di cui all’allegato 2.

La normativa per esteso al link   http://www.miur.gov.it/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa

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