Per effetto della Legge 107 del 13 luglio 2015 le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, sono detraibili dai redditi per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente.
Il beneficio non é cumulabile con quello per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.